Condizioni Generali di Vendita e Carta di Distribuzione

I prodotti dell’azienda ACTIVA sono degli integratori alimentari e dunque non posso avere un effetto curativo, preventivo. Ogni riferimento a questo tipo di azione darà fittizio. Gli integratori alimentari sono da utilizzare nel quadro di un’alimentazione equilibrata.

Articolo 1 – Applicazione e opponibilità delle condizioni generali di vendita.

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano ad ogni vendita di prodotti o servizi conclusi tra l’azienda ACTIVA (di seguito denominata “la società”) e i suoi clienti.

Sono stampate sul retro di ogni fattura e/o estratto conto.

Il fatto di passare un ordine o di accettare la merca ordinata necessita dell’adesione totale e senza riserva del cliente a queste condizioni generali di vendita all’esclusione di qualsiasi altro documento come prospetti o cataloghi che non hanno e non possono avere valore indicativo Il cliente potendo, ad ogni momento, scegliere il suo fornitore, nessuna condizione particolare può prevalere contro le condizioni generali di vendita senza l’accettazione formale e scritta della Società.

Il fatto che la società non prevalga ad un certo punto di qualsiasi delle condizioni generali di vendita, non può essere interpretata se vale la rinuncia ad avvalersi successivamente di una qualsiasi di queste condizioni.

Nell’eventualità di accordi particolari previsti contrattualmente o per iscritto, tra la società e il cliente, questi accordi possono derogare a certe disposizioni restando applicabili in quanto non contrarie.

Le presenti condizioni generali di vendita sono applicabili sull’insieme del territorio francese e della comunità Europea.

Articolo 2 – Controversie – Attribuzione di competenza.

A meno che la società non preferisca inserire qualsiasi altra giurisdizione competente, il tribunale del commercio o il tribunale distrettuale della sede sociale sarà l’unico competente in casa di controversia di ogni natura relativa alla fornitura o a una risoluzione qualsiasi siano le condizione di vendita e il modo di risoluzione.

L’interpretazione e l’esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita e gli atti che potrebbero risultarne sono sottomessi, esclusivamente, al diritto francese, salvo armonizzazione con le direttive e la comunità europea.

Articolo 3 – Ordine.

Gli ordini sono definitivi appena vengono trasmetti in ogni modo alla società. In base all’uso della professione, gli ordini sono effettuati dal cliente stesso, e ricevuti dalla società, via telefono, via fax, via posta elettronica, e salvo derogazione di questo uso, sono l’oggetto di un ordine di acquisto.

Quando giudica necessario salvaguardare i suoi interessi, la società ha il diritto di derogare senza preavviso, a questo uso.

Qualsiasi modifica, o annullamento dell’ordine non può essere preso in considerazione. L’accettazione dell’ordine da parte della società risulta dalla consegna dei prodotti al cliente, salvo prestazione di servizi che può essere oggetto di un contratto particolare e autonomo.

Qualsiasi ordine vale delle condizioni generali delle vendite.

Articolo 4 – Esecuzione dell’ordine.

Gli ordini sono elaborati in funzione delle disponibilità, la società può effettuare consegne globali o parziali.

Le consegne sono effettuate tramite consegna diretta del prodotto al cliente, o via rilascio dei prodotti, in colli sigillati, da parte di un corriere o di un trasportatore al domicilio del cliente. I colli sono generalmente accompagnati dall’ordine di acquisto o da una fattura.

Le spedizioni sono effettuate presso la sede del cliente che si impegna a ricevere. L’obbligo nel quale il cliente mette la società, o il trasportatore, di depositare il o i colli, o in un altro luogo non chiuso, a causa della sua assenza o della chiusura del suo edificio, discarica la società da ogni responsabilità in casa di furto, di degradazione o di incidente.

I tempi di consegna e/o di spedizione sono sempre dati a titolo puramente indicativo e il loro non-rispetto non può in alcun caso dare luogo a resiliazione o a risarcimento danni.

 Articolo 5 – Ricezione.

Senza danni da prendere in considerazione nei confronti del trasportatore, i richiami sui difetti evidenti o sulla non-conformità del prodotto consegnato in confronto al prodotto ordinato devono essere formulate per iscritto negli otto giorno che seguono la consegnate effettiva dei prodotti.

In caso di danno evidente o di non-conformità del prodotto spedito in confronto al prodotto ordinato, debitamente comprovata dalla società, il cliente può ottenere il rimborso dei prodotti ad esclusione di qualsiasi indennizzo o risarcimento danni. Inoltre, gli imballaggi con il logo della società devono essere restituiti in buono stato,

franco spese, ai suoi dipendenti, rappresentanti o mandatari entro un limite massimo di otto giorni dalla data della consegna. Essi possono essere utilizzati soltanto per i prodotti venduti dalla società di cui sono oggetto di proprietà esclusiva.

Articolo 6 – Non-esecuzione dell’ordine.

L’insorgere di un caso di forza maggiore a come effetto di sospendere l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali della società. Costituiscono, precisamente, in questo caso di forza maggiore : guerre, sommosse, incendi, scioperi totali o parziali ostacolando il buon funzionamento della società, gli incidenti, gli incidenti tecnici o simili, l’impossibilità per la società di essere provvista.

Il cliente potevo ad ogni momento, scegliere il suo fornitore, la società ha il diritto di rifiutare di allacciare nuovi ordini contrattuali e, pertanto, di rifiutare un nuovo ordine nel caso in cui il cliente non fosse in regola con i suoi obblighi di pagamento nei confronti della società.

Articolo 7 – Resi.

Ogni reso deve essere l’oggetto di un accordo formale tra la società e il cliente. Ogni prodotto reso senza tale accordo è tenuto a disposizione del cliente e non permette all’azienda di avere un saldo.

Ogni reso accettato dalla società prevede un rimborso al cliente seguito a verificazioni qualitative e quantitative dei prodotti dalla società, e a condizione che codesti prodotti siano accompagnati da un  giustificativo di ordine corrispondente.

Nessun reso è accettato, se il prodotto ha la data di scadenza inferiore o uguale a sei mesi, data calcolata a partire dalla data di proposizione di reso fatta dal cliente alla società.

In ogni circostanza, alcun prodotto, reso inidoneo alla vendita sarà ripreso a condizioni più vantaggiose che quelle consentite alla società dal suo fornitore.

Le spese e i rischi di reso sono a carico del cliente.

Articolo 8 – Garanzia.

I prodotti sono garantiti contro ogni difetto di materia o di fabbricazione, a partire dalla data di spedizione, per un periodo definito dal certificato di garanzia inerente al prodotto.

Gli interventi sul tema della garanzia non possono che prolungare la durata di questa.

A titolo di questa garanzia, l’unica obbligazione che incombe alla società sarà rimpiazzata gratuitamente o la riparazione dell’elemento riconosciuto difettoso dai nostri servizi. Per beneficiare della garanzia, ogni prodotto deve essere prima, sottomesso al servizio post-vendita della società il cui accordo è indispensabile per ogni rimpiazzo. Le eventuali spese di spedizione sono a carico del cliente.

Sono usualmente esclusi, i difetti e deterioramenti provocati dall’usura naturale o da un incidente esterno (manutenzione difettosa, utilizzo anormale…), o ancora per una modificazione del prodotto non specificata né prevista dalla società.

Articolo 9 – Trasferimento dei rischi.

Nonostante le disposizioni dell’articolo 9 sottostante, la merce viaggia, in ogni caso sottomessa a rischi e pericoli del cliente al quale appartiene in caso di avaria o di mancanza, di fare tutte le constatazioni necessarie e di confermare le sue riserve, secondo le disposizioni dell’articolo 105 del codice del commercio.

Articolo 10 – Clausola di riserva di produzione.

Il trasferimento di produzione è subordinata al pagamento integrale delle merci consegnate.

La società intende far valere la clausola di riserva di produzione nel quadro delle disposizioni degli articoli 121 e 122 della legge n°85-98 del 25 gennaio 1985 e per derogazione alle disposizioni dell’articolo 1583 del codice civile.

La riserva di produzione si applica anche se delle dilatazioni di scadenza sono state consentite eccezionalmente all’acquirente.

Tutte le merci in stock sono presunte essere quelle non pagate.

La responsabilità della conservazione delle merci è trasmessa al compratore appena avviene la consegna.

Articolo 11 – Prezzo.

Le merci sono fornite al prezzo in vigore al momento della consegna, e/o al prezzo determinato dai dispositivi legislativi e/o regolamentari che gli sono applicabili, per le merci in questione da codeste disposizioni.

Le tariffe sono modificabili senza preavviso salvo impegno contrattuale da parte nostra con l’acquirente.

I prezzi si intendono al netto delle imposte in partenza dalla società sulla base delle tariffe comunicate al cliente ; le diverse aliquote IVA, applicate alle diverse categorie di prodotti secondo la legislazione in vigore.

Solo la tassa corrispondente al prezzo effettivamente pagato da diritto a deduzione.

I clienti sono gli unici responsabili della fissazione dei loro proprio prezzi di vendita e della pubblicità di codesti prezzi.

Articolo 12 – Fatturazione.

Le fatture possono essere raggruppate, secondo la categoria di clienti, in estratti settimanali, trimestrali, quindicinali o mensili, con indicazione della data di esigibilità dei pagamenti il cui punto di partenza è la fine del periodo di aggregazione.

Talvolta, in caso di pagamento alla consegna, ogni fattura è eleggibile immediatamente e senza scadenza, dalla consegna del prodotto al cliente, ciò sottintende che, senza pagamento, la merce non sarà consegnata.

Articolo 13 – Metodi di pagamento.

Le condizioni di pagamento sono quelle in vigore al momento della consegna, sottintendendo che il cliente sia in regolare con i suoi obblighi di pagamento nei confronti della società.

Le fatture o estratti conto sono erogabili alla sede locale della società.

Gli effetti eventualmente ricavati dalla società per facilitarne il pagamento non costituiscono in alcun caso una novità di tale luogo di pagamento.

Gli sconti, i ristorni e i vantaggi commerciali e finanziari, assimilati di qualsiasi natura, che formano oggetto di tariffe comunicate al cliente su sua richiesta, sono dovuti soltanto a condizione espressa che la società sia stata effettivamente accreditata, alle scadenze convenute, di tutti gli importi dovuti dal cliente.

L’importo delle fatture o degli estratti conti non può in nessun caso essere ridotto unilateralmente dal cliente delle somme che possono essergli eventualmente dovute dalla società, la quale si riserva il diritto di recuperare con qualsiasi mezzo, a spese del cliente, le somme così dedotte.

In alcun caso i pagamenti o le modalità di pagamento possono essere sospesi o modificati, né tantomeno fare l’oggetto di qualsiasi compensazione senza l’accordo scritto e preliminare della società.

Fatto salvo che il cliente sia in regola con le sue obbligazioni di pagamento nei confronti della società, o fatto salvo che le obbligazioni di pagamento del cliente nei confronti della società non abbiano fatto l’oggetto di più di due regolarizzazioni nel corso di un anno di calendario, i prodotti posso essere pagati con una scadenza di trenta giorni, data di estratto, senza oneri bancari, né sconto a titolo molto eccezionale e in modo del tutto effettivo oltre i 30 giorni viene maggiorato l’onero bancario il cui tasso annuale non può essere inferiore al tasso di interesse legale al giorno della fatturazione aumentato dell’1%, può anche essere consentito espressamente dalla società al cliente se questo subisce, nell’esercitare la sua professione, un imprevisto congiunturale e non rimette in discussione l’economia generale e/o l’esistenza del suo fondo di commercio.

Qualsiasi deterioramento del credito dell’acquirente potrà, in qualsiasi momento, giustificare, in funzione dei rischi incorsi, la fissazione di un massimale allo scoperto dell’acquirente, la richiesta di determinati termini di pagamento, di un regolamento in contanti o di talune garanzie. Ciò vale in particolare se la cessione, la locazione, la costituzione in garanzia o l’apporto del suo avviamento commerciale ha un effetto sfavorevole sul credito dell’acquirente.

In caso di pagamento differito o a scadenza, costituisce pagamento ai sensi del presente articolo non la semplice consegna di un effetto commerciale o di un assegno che implichi l’obbligo di pagare, ma il loro regolamento effettivo alla scadenza convenuta.

Articolo 14 – Problemi di pagamento.

La società si riserva il diritto di non effettuare consegne future in caso di non pagamento di una sola fattora o di un solo estratto conto al suo scadere, 48 ore dopo che una domanda sia stata indirizzata al cliente via raccomandata con ricevuta senza riscontro. Durante questo tempo, la società si riserva il diritto di non proseguire le sue relazioni commerciali con il cliente in disaccordo con il regolamento.

Ad ogni momento, la società si riserva il diritto di fissare un massimale al cliente, di modificare i metodi di pagamento che gli sono stati consentiti, di sottomettergli dei trattati per accettazione e di far prospettare questi errori d’accettazione o di pagamento alla scadenza.

In accordo all’articolo 33 dell’ordinanza 86-1243 del 1 dicembre 1986, delle penalità per il ritardo sono applicate nel caso in cui le somme dovute sarebbero versate dopo la data di pagamento figurante sulla fattura, quando il versamento viene effettuato oltre questa scadenza fissata dalle presenti condizioni di vendita.

Queste penalità corrispondono ad un ammontare almeno equivalente che risulta dell’applicazione di un tasso uguale a una volta e mezzo il tasso di interesse legale il giorno della scadenza. Questi interessi decorrono dal giorno della scadenza fino al giorno del pagamento effettivo.

Inoltre, ogni mancato pagamento alla data esatta, vale la scadenza del termine, per la totalità del debito del cliente che le somme dovute siano incluse o dovute. L’ammontare delle somme dovute saranno, inoltre maggiorate, a titolo di clausola penale, di un’indennità fissata a 10% di queste somme con ogni tassa compresa.

È considerato mancato pagamento, in caso di regolamento per effetto del commercio, il non ritorno dell’effetto 15 giorni prima dello scadere, ciò viene considerato come non d’accettazione.

Ogni pagamento laziale viene aggiunto agli interessi, poi sul capitale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1254 del Codice civile.

Le spese occasionali per il recupero contenzioso delle somme dovute dal cliente sono a suo carico.

De accordo esplicito, sin caso di indirizzamento o di liquidazione giudiziaria del compratore, la somma non ancora pagata delle fatture che avrebbe potuta essere emessa al titolo delle prestazioni effettuato a nostro profitto (cooperazione commerciale, ecc) verrà compensata dal pieno diritto con le somme che gli resteranno da pagare.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto per mancato pagamento.

In caso di mancato pagamento, e 48 ore dopo a seguito di diffida non presa in considerazione, la vendita è da considerarsi risolta a pieno titolo e la Società può esigere, a spese del cliente, la restituzione della merce consegnata e non pagata, senza pregiudizio di qualsiasi altro danno o interesse. La risoluzione del contratto colpirà non solo l’ordine in oggetto, ma anche tutti gli altri ordini non pagati e precedenti che siano stati già consegnati o che siano in corso di consegna e che il loro pagamento sia scaduto o no.

Articolo 16.

Il sito internet www.laboratoiresactiva.com è concepito, gestito e utilizzato dalla società Activa, numero SIRET 42421117500015 et RCS Paris, la cui sede è situata 48 rue de ponthieu, 75008 Paris. La società è reperibile via telefono al numero indicato sul sito : 0825092192. Il direttore della pubblicazione è Signor VERET Amalric, anche rappresentante legale della struttura.

L’hosting del sito www.laboratoiresactiva.com è effettuato sul server dedicato ospitato da OVH, società dal capitale di 10 000 000 € e avente la sede sociale a 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix – France, e reperibile via telefono al numero 0820698765.

La Società Activa non può essere ritenuta responsabile del contesto dei commenti lasciati dagli utenti a proposito di prodotti o qualsiasi altra eventuale pubblicità non veritiera. Ad ogni utente è consentito fare ogni verificazione necessaria in relazione alle informazioni date in rapporto alla qualità del prodotto commentato. In caso di problema di salute che necessita di un trattamento sanitario, è consigliato di consultare un consulente medico o qualsiasi altro professionista della sanità che sia abilitato.

CARTA DI DISTRIBUZIONE

La società ACTIVA (di seguito denominata “ACTIVA”) creata nel 1999, è specializzata nella fabbricazione, l’imballaggio e la distribuzione di integratori alimentari nutrizionali.

Questi integratori alimentari sono una gamma complessa di composti di attivi naturali sotto forma di microgranuli, pillole, compresse che mirano al rinforzo il benessere nell’organismo e che offrono benessere e confort.

La qualità è sempre stata indissolubile dai prodotti ACTIVA (di seguito denominati i “Prodotti”) e le ha permesso di sviluppare il suo settore di intervento durante questi ultimi anni. Questa volontà di affermare la sua procedura si è conclusa con la certificazione ISO 9001/2008.

Conformemente alla sua volontà di garantire un prodotto di qualità e al fine di preservare la sua notorietà, i Prodotti possono essere venduti solo sotto la responsabilità di un socio competente che si impegna a garantire l’immagine di questi prodotti.

Di conseguenza, i rivenditori che desiderano rivendere il Prodotti di ACTIVA devono impegnarsi a rispettare i valori di ACTIVA definiti nel quadro della presente carta i distribuzione.

Article 1 – Oggetto della presente carta.

La presente Carta ha come obiettivo di definire i valori ai quali il rivenditore deve aderire per poter rivendere i Prodotti commercializzati da ACTIVA sotto le sue proprie marche. 

Il RIVENDITORE, che desidera rivendere i Prodotti di ACTIVA, si impegna a rispettare i termini della presente carta e per tutta la durata della relazione commerciale con ACTIVA.

Articolo 2 – Documenti contrattuali.

Le relazioni tra ACTIVA e il RIVENDITORE sono regolate dalla presente carta e dalle Condizioni Generali di Vendita di ACTIVA. Il RIVENDITORE riconosce di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Vendita di ACTIVA e di avere accettato i termini senza riserva alcuna.

Articolo 3 – I valori.

Per essere un RIVENDITORE, i rivenditori devono rispettare, a partire dalla data in cui firma la presente Carta e durante tutta la durata delle relazioni commerciali con ACTIVA, l’insieme dei valori descritti qui sotto.

  • 1 – Presentazione dei Prodotti

ACTIVA commercializza pronti di alta qualità gestendo l’integralità della produzione dai rifornimenti (attivi, eccipienti, imballaggi) e i protocolli di imballaggio (dosaggio, miscela/compressione) fino all’uscita dei prodotti finiti e imballati.

Delle procedure definite in un capitolato d’oneri sono attuate in ogni fase, dalla progettazione alla commercializzazione.

La fabbricazione dei composti avviene nel rispetto delle norme più severe possibile per garantire sicurezza e tracciabilità (certificazioni 9001 e direttive europee 2002/46, FDA).

Per esigenze particolari, i prodotti sono fabbricati in Francia in un’unità conforme alle norme applicabili.

Per preservare questa immagine qualitativa, il RIVENDITORE si impegnano a presentare i Prodotti in uno spazio dedicato esclusivamente agli integratori alimentari.

Questo spazio deve garantire, per la sua situazione e la sua struttura, una presentazione valorizzante dei Prodotti, e evitare ogni denaturazione, svalutazione e declassamento dei Prodotti e della loro immagine.

Il puto vendita del RIVENDITORE deve essere organizzato in un ambiente curato e ordinato, non suscettibile di compromettere l’immagine dei Prodotti.

Nel quadro di una distribuzione su internet, il RIVENDITORE dovrà rispettare le stesse condizioni che consistono nella presentazione dei Prodotti tali quali quelle menzionate qui sotto per i punti vendita fisici.

Il sito internet del RIVENDITORE dovrà permettere ai consumatori di ottenere le informazioni tecniche e marketing appropriate ai Prodotti.

In linea generale, il RIVENDITORE dovrà provvedere a rispettare la regolamentazione in vigore riguardante gli integratori alimentari e le indicazioni per la salute conforme alla legislazione.

Il RIVENDITORE si asterrà dall’associare i Prodotti con dei termini, parole o espressioni non aventi un legame diretta con il tipo di Prodotti e che non rispettano l’immagine qualitativa di questi ultimi.

  • 2 – Garanzia di un consiglio di qualità ai consumatori 

Tenendo conto della specificità dei Prodotti, il RIVENDITORE si impegna, per ogni punto vendita, a garantire la presenza di personale qualificato capace di dare consigli ai consumatori per la sua scelta di integratori alimentari e di offrirgli la migliore informazione su un Prodotto venduto da ACTIVA, in base alle esigenze di ACTIVA e alla selezione di tali Prodotti.

  • 3 – Vendita di Prodotti

Il RIVENDITORE si impegna a rispettare i consigli in materia di marketing formulati eventualmente ds ACTIVA per presentare i Prodotti.

In ogni caso, il RIVENDITORE si impegna a rispettare le carte grafiche delle marche di ACTIVA durante la vendita dei Prodotti. Ogni pubblicità realizzata dal RIVENDITORE menzionante i Prodotti dovrà rispettare le carte grafiche di ACTIVA.

Nel quadro della vendita dei Prodotti, il RIVENDITORE si asterrà da iniziative promozionali di natura tale da svalutare l’immagine dei Prodotti. Il RIVENDITORE si impegna in modo particolare a non utilizzare i Prodotti per pratiche promozionali che consistono ad attirare i consumatori grazie a offerte commerciali sui Prodotti mentre non sono disponibili in quantità sufficienza nei rifornimenti.

Qualsiasi vendita effettuata via internet necessita di un accorto anticipato di ACTIVA per preservare l’immagine del laboratorio.

  •  4 – Condizioni finanziarie di rivendita dei prodotti 

Il RIVENDITORE non potrà rivendere i Prodotti in perdita.

Il RIVENDITORE dovrà assumersi solamente i rischi del suo utilizzo senza che possa esistere alcun legame di subordinazione o una società di fatto tra il RIVENDITORE e ACTIVA.

Il RIVENDITORE è totalmente indipendente ed è il solo e unico responsabile della direzione e della gestione della sua azienda. Dovrà assolutamente garantire l’insieme degli obblighi e les responsabilità risultanti dell’assunzione del suo personale ed anche di tutte le formalità legali e regolamentari di ordine fiscale, sociale e contabile senza che ACTIVA possa intervenire in alcuna maniera.

Il RIVENDITORE si impegna a rivendere i prodotti solo ai consumatori stabiliti in Francia.

  • 5 – Non-esclusività del RIVENDITORE

La qualità del RIVENDITORE non attribuisce nessuna esclusività sulla commercializzazione dei Prodotti.

  •  6 – Responsabilità e sanzione

Il mancato rispetto dei valori, delle condizioni finanziarie e delle carte grafiche per il RIVENDITORE potrà portare alla cessazione di qualsiasi relazione commerciale con ACTIVA.

Il RIVENDITORE sarà l’unico e solo responsabile della sua attività commerciale e in particolare dei danni che possono risultare per i clienti, o altri terzi, a causa delle sue azioni pubblicitarie, del mancato rispetto degli obblighi risultanti della presente Carta, del mancato rispetto della regolamentazione in vigore, della violazione degli obblighi contrattuali avendo un peso su di lui seguito ai contratti che lo legano ai suoi propri clienti, o di qualsiasi altro danno che gli sarebbero addebitabili.

Ne risulta particolarmente, che il RIVENDITORE solleverà e garantirà ACTIVA da ogni eventuale condanna che sarebbe posta a suo carico, a causa del fallimento del RIVENDITORE.

Allo stesso tempo, dovrà rimborsare ad ACTIVA tutte le somme che quest’ultima avrà dovuto pagare per assicurare la sua difesa ( spese giudiziarie, dell’avvocato, di giustizia ecc…) e per le quali non ha potuto ottenere un rimborso. Il RIVENDITORE si impegna a contrarre tutte le assicurazioni rese obbligatorie in virtù dei testi legali e regolamentari presso la compagnia di assicurazione di sua scelta che copra i rischi che potrebbero risultare dalla sua attività.

Il RIVENDITORE si vieta, durante tutta la durata del presente Contratto e per i due (2) anni successivi alla sua cessazione, di divulgare qualsiasi informazione di alcuna natura che sia, in particolare per quanto riguarda informazioni commerciali, finanziarie, giuridiche, tecniche relate ai Prodotti e/o a ACTIVA, e di cui il RIVENDITORE avrebbe preso conoscenza durante l’esecuzione del presente Contratto, suscettibile in modo particolare di favorire gli interessi di un’azienda che si trova in concorrenza con ACTIVA o di nuocere anche indirettamente a questa.

Il RIVENDITORE si impegna ugualmente a far rispettare questo obbligo ai propri dipendenti e ad ogni persona con la quale potrebbe essere in contatto.

  •  7 – Diritti di proprietà intellettuale 

Il RIVENDITORE non dispone di alcun diritto di proprietà intellettuale sui Prodotti, sulle marche sotto le quali questi ultimi sono commercializzati né tantomeno sui documenti pubblicitari o di presentazioni consegnatogli di ACTIVA.

Il RIVENDITORE, nella misura in cui verrà a conoscenza di una falsificazione, di un’imitazione, di un uso non autorizzato o di un atto di concorrenza sleale lo segnalerò senza immediatamente ad ACTIVA.

  •  8 – Legge applicabile e Clausola attributiva di competenza 

Il présente Contratto è sottomesso alla legge francese.

Qualsiasi controversia sorta in occasione della presente Carta e, più in generale, dei rapporti commerciali tra il RIVENDITORE e ACTIVA sarà sottoposta ai tribunali competenti situati nella giurisdizione della sede di ACTIVA.